IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e in  particolare  l'art. 7,
sesto comma, che prevede l'emanazione del decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,   sentite   le   organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative sul piano  nazionale,  per  disciplinare
normativamente  per  le  amministrazioni  statali  il  numero  e   il
regolamento tipo delle prove di esame, lo svolgimento  dei  concorsi,
la nomina e la composizione delle commissioni esaminatrici  e  quanto
occorra in materia di concorsi, nonche' i criteri di destinazione dei
vincitori; 
  Vista la legge 29 marzo  1983,  n.  93,  e  in  particolare  quanto
previsto  dall'art. 20,  primo  e  secondo  comma,  in   materia   di
reclutamento dei pubblici dipendenti e di  svolgimento  dei  relativi
concorsi; 
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3, e il  relativo  regolamento  di  esecuzione  approvato  con  il
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  1970,
n. 1077; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  21  aprile  1972,
n. 472; 
  Considerata la necessita' di disciplinare  con  nuove  modalita'  i
procedimenti dei concorsi di ammissione agli impieghi pubblici  nelle
amministrazioni statali; 
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
sul piano nazionale; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
                  Ammissione agli impieghi pubblici 
 
  1. I concorsi per l'ammissione agli  impieghi  civili  dello  Stato
previsti  dall'art. 7  della  legge  11  luglio   1980,   n. 312,   e
dall'art. 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere  svolti
per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso. 
  2. I concorsi possono essere effettuati con  modalita'  decentrate,
per circoscrizioni territoriali delimitate anche provinciali,  ed  in
modo unitario per i medesimi profili professionali anche se  relativi
ad amministrazioni diverse, ricorrendo ove necessario all'ausilio  di
sistemi automatizzati. 
  3. In ogni caso le procedure concorsuali dovranno concludersi entro
sei mesi dalla data  di  effettuazione  delle  prove  scritte  o,  se
trattasi di concorsi per titoli, della  data  di  convocazione  della
commissione. 
  4. L'inosservanza del termine indicato nel comma  3  dovra'  essere
giustificata  collegialmente  dalla  commissione   esaminatrice   con
motivata obiettiva relazione da inoltrare all'amministrazione che  ha
proceduto  all'emanazione  del  bando  di  concorso.  E'   consentita
altresi'  a  ciascun  componente  della  commissione   di   esprimere
eventuali opinioni dissenzienti.