IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e in particolare l'art. 7, sesto comma, che prevede l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per disciplinare normativamente per le amministrazioni statali il numero e il regolamento tipo delle prove di esame, lo svolgimento dei concorsi, la nomina e la composizione delle commissioni esaminatrici e quanto occorra in materia di concorsi, nonche' i criteri di destinazione dei vincitori; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, e in particolare quanto previsto dall'art. 20, primo e secondo comma, in materia di reclutamento dei pubblici dipendenti e di svolgimento dei relativi concorsi; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e il relativo regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472; Considerata la necessita' di disciplinare con nuove modalita' i procedimenti dei concorsi di ammissione agli impieghi pubblici nelle amministrazioni statali; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica; Decreta: Art. 1. Ammissione agli impieghi pubblici 1. I concorsi per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato previsti dall'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dall'art. 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere svolti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso. 2. I concorsi possono essere effettuati con modalita' decentrate, per circoscrizioni territoriali delimitate anche provinciali, ed in modo unitario per i medesimi profili professionali anche se relativi ad amministrazioni diverse, ricorrendo ove necessario all'ausilio di sistemi automatizzati. 3. In ogni caso le procedure concorsuali dovranno concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, della data di convocazione della commissione. 4. L'inosservanza del termine indicato nel comma 3 dovra' essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata obiettiva relazione da inoltrare all'amministrazione che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso. E' consentita altresi' a ciascun componente della commissione di esprimere eventuali opinioni dissenzienti.